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Statuto “Associazione Educatamente”

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita una associazione denominata “EDUCATAMENTE”.

Art. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Carbonara Ticino e può costituire sedi secondarie.

Art. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L’associazione, senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale, opera per fini solidaristici e per il soddisfacimento di interessi collettivi. Scopo dell’Associazione è lo svolgimento di attività per l’accrescimento della cultura in ambito ambientale, per la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente come previsto dall’art. 10 del D.Lgs 460/1997.
L'Associazione ha come propri scopi istituzionali attività culturali in ambito ambientale, la promozione e lo sviluppo dell’ambiente ponendo in atto interventi di salvaguardia ambientale e faunistica e la diffusione di uno stile di vita eco-sostenibile incentrato sulla decrescita dei consumi.
Nell’ambito di tale settore l’associazione si rivolge ai seguenti settori operativi:
- iniziative atte a tutelare la natura e l’ambiente ed a porre rimedio a comportamenti ambientali non corretti;
- ideazione e conduzione di attività didattiche in ambiente scolastico e naturale;
- l'organizzazione di convegni, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni di valenza culturale;
- la creazione, l'edizione e la distribuzione di materiali a stampa, in formato elettronico o qualsiasi altro formato;
- la creazione di un archivio di documentazione e consultazione su ambiente, energie rinnovabili, risparmio energetico e idrico e agricoltura biologica
- progettazione di insediamenti duraturi, dove condividere la ricerca e la pratica di uno stile di vita eco-sostenibile;
- l'organizzazione di escursioni, di viaggi e di soggiorni di istruzione finalizzati alla diffusione della cultura in ambito ambientale;
- lo svolgimento di studi di valutazione e monitoraggio ambientale quali VAS (Valutazione Ambientale Strategica), VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale).
L’associazione potrà partecipare a bandi e gare per la gestione di contributi pubblici. Potrà inoltre promuovere ogni iniziativa strumentale alla raccolta di fondi, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 4 - I SOCI

Sono associati dell’associazione, oltre ai partecipanti all’atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi e che presentano richiesta scritta.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 196/03 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. La mancata accettazione della richiesta va motivata.
Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale ed ogni altro contributo fissato dal Consiglio Direttivo ed alla partecipazione alla vita associativa.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo. Contro il diniego di ammissione può essere prestato ricorso entro 30 giorni all’assemblea.
Le quote e i contributi associativi sono personali, intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rimborsabili e non rivalutabili.
Sono vietate limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati vengono ammessi a far parte dell’associazione senza limiti di tempo.
Gli associati cessano di far parte dell’associazione per morte, per recesso o esclusione.
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell'Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di comunicazione al Consiglio Direttivo.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di:
1. non partecipazione alla vita associativa ovvero la tenuta di comportamenti che hanno arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa;
2. non versamento della quota associativa o di altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall’assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
3. inadempienza dei doveri previsti dal presente statuto o degli impegni assunti verso l’associazione.
L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. e viene
ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Il socio espulso può ricorrere con la delibera del consiglio direttivo all’assemblea entro 30 giorni.
Soci receduti e/o esclusi, che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6 - GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:
1. L'assemblea dei soci;
2. Il Comitato Direttivo;
3. Il Presidente e il Vice Presidente
4. Il Segretario
5. Il Tersoriere

Art. 7 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è l’organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea è costituita dai soci, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci entro il 30 aprile per l’approvazione dei bilanci e ogniqualvolta il consiglio lo ritenga opportuno e su richiesta di un quarto dei soci. La convocazione avviene mediante avviso scritto, affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima, da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Risultano da appositi verbali trascritti su apposito registro e firmati dal presidente e dal segretario della seduta e sono conservati a cura del Presidente nella sede dell'associazione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per modificare lo Statuto, deliberare il trasferimento della sede legale o sciogliere l'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci maggiorenni iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
L'assemblea ordinaria è chiamata a:
- eleggere il Presidente, nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale; ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo; approvare il programma annuale dell'associazione.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.
L'assemblea straordinaria, convocata con specifico ordine del giorno, delibera sulle proposte di modifica dello Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; e di scioglimento dell’associazione e in merito alla destinazione del patrimonio delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei soci, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, le cui spese saranno a carico degli associati.

Art. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo amministra l’associazione, è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri e ha una durata di 3 anni e comunque fino alla sua sostituzione.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da due membri del Consiglio Direttivo stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri e le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell’associazione e dal segretario della riunione.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l’intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica dovranno convocare l’assemblea affinché provveda alla
sostituzione dei mancanti.
Il Consiglio Direttivo:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- determina le quote associative e le modalità di reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività
dell'associazione, predispone il rendiconto economico finanziario ed il bilancio previsionale;
- ammette i nuovi soci; esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo può affidare inoltre incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spesa e/o retribuzioni e potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato stesso determinandone i compensi.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per l’attività dell’Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.
Qualora l’assemblea non vi abbia provveduto il consiglio direttivo nominerà al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Art. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vice Presidente, dura in carica per tre anni, salvo revoca o dimissioni. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.
Convoca e presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie sia di convocazioni straordinarie. Sottoscrive la partecipazione dell’Associazione a eventi e manifestazioni.

Art. 10 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e compie le mansioni delegate dal Presidente.
Il Tesoriere conserva i libri contabili, predispone il rendiconto economico, provvede alle spese da pagarsi su autorizzazione del Comitato Direttivo ad eccezione dei pagamenti ordinari, e alla riscossione delle quote sociali e dei contributi.

Art. 11 - I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea e degli eventuali contributi richiesti;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da soci, persone, enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- eventuali entrate derivanti per prestazioni di servizi dall’associazione ai soci.
Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e
arricchire il suo patrimonio.

Art. 12 - ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. È approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno
successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. È approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto entro il 31 dicembre di ogni anno.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 13 - MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 14 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente;
- per le altre cause previste dall’art. 27 c.c.
Il patrimonio residuo dell’associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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